ELEZIONI DA RIDERE

SAREMO SOMMERSI DI SANTINI ELETTORALI IL P.P.P. HA SCELTO I PROPRI CANDIDATI IN BASE ALLA LORO SIMPATIA .

HAI SCELTO IL TUO ?

SAREMO INONDATI DI SANTINI ELETTORALI, ALMENO QUESTI FANNO SORRDERE .POSTATELI SE LO RITENETE UTILE E GIUSTO https://www.facebook.com/vaimooo/photos/pcb.3329752480438306/3329739720439582/?type=3&theater

HANNO AMMAZZATO IL CALCIO

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  • Posizione dominante:SI DEFINISCE è una fattispecie del mercato INDUSTRIA  DEL CALCIO relativa alla posizione di un’azienda che raggiunge una quota di produzione e vendita di beniO FORNITURA DI servizi INTRATTENIMENTO E SPORT, che la pone in posizione di netta superiorità rispetto alle aziende concorrenti. La posizione dominante raggiunta da un’azienda nel suo settore di mercato le consente di operare dettando essa stessa le regole ALLA concorrenza. La posizione dominante può facilmente tradursi nell’abuso di posizione dominante. Si tratta di un illecito che si concretizza quando l’azienda in posizione dominante usa il suo potere per eliminare la concorrenza, ad esempio con il prezzo predatorio O UNA RIPETUTA , INCONTRASTATA E NON MERITORIA CONQUISTA DI TRAGUARDI SPORTIVI.
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Abuso posizione dominante. Così l’antitrust apre una crepa nello sport italiano

4 Dicembre 2019Home – news – Abuso posizione dominante. Così l’antitrust apre una crepa nello sport italiano

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) condanna la FISE a pagare 450mila euro, la federazione sfruttava il proprio ruolo per impedire a gruppi e enti di promozione di fare attività, in violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In particolare FISE ha posto in essere una strategia abusiva volta a limitare l’ambito dell’organizzazione delle competizioni amatoriali equestri, con particolare riferimento alle specialità Attacchi e Salto a Ostacoli. L’Autorità Garante ha accertato che la strategia anticoncorrenziale si è realizzata mediante l’adozione di nuovi regolamenti maggiormente restrittivi, l’invio di lettere di diffida (a circoli, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, associazioni e, in generale, operatori del settore) volte ad impedire lo svolgimento di manifestazioni amatoriali di cui la Federazione asserisce la natura agonistica – e la mancata stipula di convenzioni con gli EPS e le altre società ed associazioni sportive, con cui regolare lo svolgimento dell’attività amatoriale e/o agonistica.

In tal modo FISE ha ristretto in maniera sostanziale la possibilità di svolgere l’attività amatoriale, limitando fortemente l’ambito di operatività degli altri concorrenti ed ampliando la propria sfera di attività.

Lo Sport in Italia, infatti, è una specie di piramide: in alto le Federazioni riconosciute dal CONI, una per disciplina, che si occupano dell’attività agonistica; in basso una miriade di enti, società, associazioni, libere di promuovere l’attività amatoriale. Una definizione vera di agonismo, però, non è mai stata fatta: ovvio che sorgessero dei problemi tra chi può fare cosa. Specie se le Federazioni tentano di allargare il proprio raggio d’azione.

Insomma, la FISE doveva promuovere l’ippica ma di fatto, paradossalmente, la ostacolava. A tale scopo addirittura si dichiara che non esiste un “grave abuso di posizione dominante”, che invece è stato adesso ufficialmente condannato: “La strategia anticoncorrenziale realizzata da FISE ha consentito alla Federazione di estendere l’ambito di attività agonistica con impatti negativi e grave pregiudizio alla concorrenza”, si legge nel dispositivo. “La violazione risulta grave in quanto posta in essere nella sua qualità di organizzazione riconosciuta dal CONI proprio al fine di promuovere e disciplinare l’attività equestre in Italia”.

Non solo per prestigio quindi ma per interesse, in nome di una sicurezza che, così FISE lasciava intendere, solo loro riuscivano a garantire, talvolta anche ingenerando dubbi (al limite della diffamazione) tra i partecipanti degli eventi promozionali organizzati dagli EPS (definiti talvolta “abusivi”) circa la legittimità delle coperture assicurative offerte dagli altri enti operanti nel settore. Ancora il Garante: “Non si tratta, tuttavia, di una concorrenza fisiologica basata sui meriti ma di una concorrenza esercitata da FISE per mezzo di un uso strumentale e distorto dei propri criteri di regolamentazione”

L’AGCM ha indagato a lungo – attraverso uno speciale Nucleo della Guardia di Finanza a sua disposizione, con tanto di ispezioni in cui ha trovato mail “compromettenti” – e ha confermato l’accusa. Nel fascicolo c’è di tutto: “modifiche regolamentari” per restringere gli ambiti, lettere di diffida a circoli, tesserati, operatori. Addirittura “procedimenti disciplinari”, come accaduto a una istruttrice squalificata per aver “osato” fare lezioni fuori dall’ orbita federale. A dimostrazione che non è la preparazione dell’istruttore ad essere determinante ma piuttosto l’ossessione di manifestare il proprio potere. Pratica, questa, purtroppo diffusa nei comportamenti di alcune Federazioni Sportive Nazionali.

Il provvedimento dell’AGCM era in realtà atteso proprio con queste proporzioni ed in perfetta coerenza con quanto avviene in Europa. Il Garante Europeo infatti ha già condannato quelle Federazioni internazionali, anche quelle riconosciute dal CIO, che hanno squalificato e/o deferito atleti partecipanti a gare proposte da soggetti terzi, non autorizzati dalle Federazioni riconosciute, per motivazioni simili a quelle con cui è stata condannata la FISE. Troviamo interessante l’articolo del prestigioso Studio Associato parigino Bertrànd, specializzato in Diritto Sportivo, seppure si faccia riferimento ad altra disciplina (recentemente ripreso anche dalla Gazzetta dello Sport): https://www.bertrand-sport-avocat.com/it/droitdusport/destra-di-Sport/Breves-legale/1345-comitato-the-europea-ISU-sanzionato-per-anti-pratiche

La Commissione Europea, con questa decisione, si rivolge più ampiamente a tutti gli organismi sportivi presenti in un paese membro dell’Unione Europea e ricorda che la lex sportiva deve rispettare la legislazione europea al fine di proteggere gli interessi degli atleti e rispettare i principi fondamentali del diritto europeo come quello della libera concorrenza.

In linea generale l’impressione che hanno i cittadini praticanti lo sport è quella che più di qualche player dell’ordinamento sportivo stia tentando sempre più spesso di “brandizzare” la disciplina sportiva, apporvi quasi un copyright, talvolta mascherandola come esigenza di sicurezza che “solo alcuni” riescono a garantire. L’unico riferimento al riguardo dovrebbe essere la legislazione Italiana ed europea.

Esistono altri contenziosi pendenti tra Federazioni e Enti di Promozione Sportiva: ci auguriamo che le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute comincino a rivedere i perimetri di attività assieme agli Enti di Promozione Sportiva in modo da consentire una reale e sinergica collaborazione sul territorio, sviluppando congiuntamente le varie discipline sportive, per consentire la più ampia e sicura partecipazione sportiva al cittadino.

Diritti tv: Antitrust contro Lega
“Abuso di posizione dominante”

Secondo il Garante, i pacchetti televisivi della serie A, per le stagioni 2010-11 e seguente, sarebbero stati confezionati su misura per Sky e Mediaset. L’organo del calcio non ci sta: “Siamo in regola”

Diritti tv: Antitrust contro Lega "Abuso di posizione dominante"

Maurizio Beretta

ROMA – L’Antitrust ha deciso l’avvio dell’istruttoria nei confronti della Lega Calcio per possibile abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi. E’ quanto si legge in una nota del Garante. L’Istruttoria dovrà verificare se la lega Calcio, “nel predisporre i pacchetti di diritti Tv di serie A per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, abbia abusato della sua posizione dominante nella commercializzazione in via centralizzata dei diritti stessi”. In sostanza, l’ipotesi sui cui l’Authority indaga è che l’associazione abbia preparato i suoi due pacchetti – satellitare e digitale – “su misura” per Sky e Mediaset, tagliando fuori tutti gli altri possibili concorrenti.

Secondo l’Autorità le modalità di formazione dei “pacchetti” scelte dalla Lega Calcio “potrebbero risultare in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza”: i “pacchetti”, così come formati, “appaiono ritagliati ‘su misura’ dei principali operatori di pay tv, con l’effetto di non garantire lo svolgimento di una procedura effettivamente competitiva e di ostacolare l’ingresso e la crescita di altri soggetti”. In particolare, la Lega Calcio “sembrerebbe aver preferito determinare le condizioni per una minore competizione tra gli operatori della pay tv nello sfruttamento dei diritti, per assicurarsi gli introiti attesi, limitando l’incertezza legata al risultato della gara. Il minore grado di concorrenza tra gli operatori della pay tv che ne potrebbe derivare può evidentemente avere effetti negativi sui consumatori, che potrebbero dover pagare prezzi più alti a fronte di una inferiore varietà e qualità dell’offerta”.

Il potenziale effetto di distorsione della concorrenza, conseguenza della formazione dei pacchetti prescelte era già stato evidenziato dall’Autorità nel provvedimento di approvazione delle linee guida adottato il 1° luglio 2009, con il quale chiedeva alla Lega la definizione di più pacchetti nell’ambito di ciascuna piattaforma, proprio per promuovere la massima partecipazione possibile alle procedure competitive e l’ingresso di nuovi operatori, nonchè lo sviluppo di una concorrenza infra-piattaforma.

Secondo l’Antitrust, i pacchetti definiti dalla Lega Calcio “non risultano inoltre adeguati a garantire condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione ai partecipanti alle procedure competitive e a consentire una partecipazione alle stesse da parte di una pluralità di operatori delle diverse piattaforme, come invece richiesto dalla normativa vigente”.

La Lega non ci sta. La Lega Nazionale Professionisti però non ci sta e manifesta “piena convinzione sulla legittimità del proprio operato” In una nota la Lega afferma la certezza di “essersi attenuta non solo alle prescrizioni normative di cui al Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 ed ai contenuti delle Delibere di approvazione delle Linee Guida rese dalle Autorità Garanti, ma anche alle precise indicazioni espresse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato durante il preventivo costante lavoro di confronto e i ripetuti incontri tenutisi sulla materia”.

In particolare, la Lega Calcio afferma di aver “aderito alla richiesta ricevuta di predisporre più pacchetti a pagamento per piattaforma… E’ stata inoltre salvaguardata, in relazione a tutti i pacchetti offerti al mercato, la possibilità della più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, modulando i contenuti e abbattendo le barriere all’ingresso ai nuovi operatori, anche attraverso la previsione dell’obbligo minimo di trasmettere gare in contemporanea pari al 50 per cento”.

La Lega Calcio, si legge ancora, sicura che i pacchetti predisposti siano adeguati a garantire equità, trasparenza e non discriminazione a chiunque parteciperà alla gara “continuerà nella propria attività di commercializzazione dei diritti audiovisivi, nel rispetto della procedura avviata il 10 luglio 2009”.

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